LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
LE PRESTAZIONI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI
Si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacitĂ lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltĂ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro etĂ (art. 2 l.118/1971).
Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennitĂ di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltĂ persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro etĂ (art. 6 d. lgs. 509/1988).
Non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
- i ciechi e i sordomuti, per i quali provvedono altre leggi.
I soggetti riconosciuti invalidi per servizio (art. 74 l. 469/1961) possono accedere al beneficio dell’indennitĂ di accompagnamento qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per invaliditĂ di servizio o di altra indennitĂ di accompagnamento (comma aggiunto con l’ art. 52 l. 144/1999).
PENSIONE DI INABILITĂ€
REQUISITI PER IL DIRITTO
- riconoscimento di una invaliditĂ totale e permanente del 100%;
- dal 18° al 65° anno di età , 65 anni e tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, (adeguamento alla speranza di vita, ex art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010);
- spetta in misura intera se l’invalido non supera determinati limiti di reddito personali (per l’anno 2013: limite di reddito Euro 16.127,30);
- spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento (l. 33/1980, art. 14 septies);
- cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale;
- cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza (Dlgs n. 30/2007);
- cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invaliditĂ civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all’Inps esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla data del rilascio del certificato medico tramite PIN personale, oppure attraverso il Patronato o le Associazioni di categoria.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento sanitario dell’invaliditĂ .
La pensione di inabilità è concessa ai mutilati e invalidi civili di etĂ compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l’apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilitĂ lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
La pensione viene corrisposta in 13 mensilitĂ e per l’anno 2013 l’importo è pari a Euro 275,87 mensili.
Dall’1.1.2002 i soggetti di etĂ pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari di reddito, possono avere l’integrazione dell’importo mensile fino a € 631,87.
La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invaliditĂ contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonchĂ© con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invaliditĂ (assegni ordinari d’invaliditĂ , pensioni di inabilitĂ , ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attivitĂ lavorativa.
L’art. 3 della l. 407/1990 aveva dichiarato l’incompatibilitĂ della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invaliditĂ (Inps, causa di guerra, di servizio e di lavoro). Detta incompatibilità è stata abrogata dall’art. 12 della l. 412/1991.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di etĂ l’importo della pensione di inabilitĂ viene adeguato a quello dell’assegno sociale. A decorrere dal 2013, come stabilito dall’art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invaliditĂ civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 ) è adeguamento agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010.
La pensione di inabilità è compatibile con l’indennitĂ di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invaliditĂ .