L’assegno mensile
L’assegno mensile
L’assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E’ stata istituita dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS in rate mensili.
Le condizioni per ottenere questa pensione sono:
PERCENTUALE INVALIDITA’ CIVILE: 74%Â
ETA’: compresa fra i 18 e i 65 anni
CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all’INPS un’auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Ogni anno si ridefiniscono gli importi di pensioni, assegni e indennità per invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base a inflazione e costo della vita, con anche i limiti di reddito che non devono essere superati nel caso di alcune di queste provvidenze economiche. Per il 2015 gli importi e i limiti sono stati comunicati dall’INPS nella Circolare del 9 gennaio 2015
La pensione di inabilità , istituita dall’articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall’INPS in 13 mensilità , e il limite reddituale previsto per il 2014 è di Euro 16.532,10. (Per approfondire clicca qui). Tale pensione non è soggetta ad IRPEF.
La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
La pensione di inabilità è compatibile sia con l’attività lavorativa che con la patente di guida.
Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in assegno sociale.
 L’assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E’ stata istituita dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS in rate mensili.
Le condizioni per ottenere questa pensione sono:
PERCENTUALE INVALIDITA’ CIVILE: 74%Â
ETA’: compresa fra i 18 e i 65 anni
CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all’INPS un’auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Ogni anno si ridefiniscono gli importi di pensioni, assegni e indennità per invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base a inflazione e costo della vita, con anche i limiti di reddito che non devono essere superati nel caso di alcune di queste provvidenze economiche. Per il 2015 gli importi e i limiti sono stati comunicati dall’INPS nella Circolare del 9 gennaio 2015
FONTE:Â http://www.disabili.com/legge-e-fisco/speciali-legge-a-fisco/invalidita-civile