Assegno ordinario di invaliditÃ
Assegno ordinario di invaliditÃ
CHE COS’È
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:
- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
REQUISITI
Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:
- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
- Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, (vai al servizio);
- telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
QUANDO SPETTA
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.
- È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
- Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
- Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
- L’assegno ordinario di invalidità , al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
QUANTO SPETTA
L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
- contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.
PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE – ASSEGNO MENSILE
L’assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E’ stata istituita dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS in rate mensili.
Le condizioni per ottenere questa pensione sono:
- PERCENTUALE INVALIDITA’ CIVILE: 74%
- ETA’: compresa fra i 18 e i 65 anni
- CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
- SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all’INPS un’auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
PROVVIDENZE ECONOMICHE E LIMITI REDDITUALI 2015 PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITA’ INVALIDI
Ogni anno si ridefiniscono gli importi di pensioni, assegni e indennità per invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base a inflazione e costo della vita, con anche i limiti di reddito che non devono essere superati nel caso di alcune di queste provvidenze economiche. Per il 2015 gli importi e i limiti sono stati comunicati dall’INPS nella Circolare del 9 gennaio 2015, n.1, nell’Allegato 3.
Qui riportiamo in uno schema le provvidenze e i relativi redditi, raccomandando di consultare nello specifico il dettaglio della Circolare.
Tipo di provvidenza | Importo | Limite di reddito personale annuale |
Pensione ciechi civili assoluti | 302,53 E | 16.532,10 |
Pensione ciechi civili assoluti (ricoverati) | 279,75 E | 16.532,10 |
Pensione ciechi civili parziali | 279,75 E | 16.532,10 |
Pensione invalidi civili totali | 279,75 E | 16.532,10 |
Pensione sordi | 279,75 E | 16.532,10 |
Assegno mensile invalidi civili parziali | 279,75 E | 4.805,19 |
Indennità mensile frequenza minori | 279,75 E | 4.805,19 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti | 880,70 E | Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali | 508,55 E | Nessuno |
Indennità comunicazione sordi | 253,26 E | Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti | 203,15 E | Nessuno |
 Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
502,39 E | Nessuno |