Assegno ordinario di invalidità

Assegno ordinario di invalidità

CHE COS’È

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

A CHI SPETTA

Hanno diritto all’assegno di invalidità i lavoratori:

  • dipendenti;
  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni  e mezzadri);
  • iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
  • Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, (vai al servizio);
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).

QUANDO SPETTA

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari sia amministrativi, richiesti.

  • È compatibile con l’attività lavorativa ed ha validità triennale.
  • Può essere confermato su domanda presentata dall’interessato entro la data di scadenza.
  • Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
  • L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L’importo viene determinato con il sistema di calcolo:

  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema; contributivo);
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

PENSIONE DI INVALIDITA’ CIVILE – ASSEGNO MENSILE

L’assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E’ stata istituita dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall’INPS in rate mensili.

Le condizioni per ottenere questa pensione sono:

  • PERCENTUALE INVALIDITA’ CIVILE: 74%
  • ETA’: compresa fra i 18 e i 65 anni
  • CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
  • SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all’INPS un’auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.

PROVVIDENZE ECONOMICHE E LIMITI REDDITUALI 2015 PENSIONI, ASSEGNI E INDENNITA’ INVALIDI

Ogni anno si ridefiniscono gli importi di pensioni, assegni e indennità per invalidi civili, ciechi civili e sordi, in base a inflazione e costo della vita, con anche i limiti di reddito che non devono essere superati nel caso di alcune di queste provvidenze economiche. Per il 2015 gli importi e i limiti sono stati comunicati dall’INPS nella Circolare del 9 gennaio 2015, n.1, nell’Allegato 3.

Qui riportiamo in uno schema le provvidenze e i relativi redditi, raccomandando di consultare nello specifico il dettaglio della Circolare.

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito personale annuale
Pensione ciechi civili assoluti 302,53 E 16.532,10
Pensione ciechi civili assoluti (ricoverati) 279,75 E 16.532,10
Pensione ciechi civili parziali 279,75 E 16.532,10
Pensione invalidi civili totali 279,75 E 16.532,10
Pensione sordi 279,75 E 16.532,10
Assegno mensile invalidi civili parziali 279,75 E 4.805,19
Indennità mensile frequenza minori 279,75 E 4.805,19
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 E Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali 508,55 E Nessuno
Indennità comunicazione sordi 253,26 E Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 E Nessuno
 Lavoratori con drepanocitosi o
talassemia major
502,39 E Nessuno

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